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Sez. L, Sentenza n. 5028 del 29/04/1993 (Rv. 482137 - 01)

Procedimento civile - Difensori - Mandato alle liti (procura) - In genere | Sottoscrizione della parte - Mancanza nella copia notificata - Irrilevanza - Disciplina ex art. 125, primo comma, cod. proc. civ. - Estensione alla procura alle liti - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482137-01

Procedimento civile - Difensori - Mandato alle liti (procura) - In genere

Il precetto dell'art. 125, primo comma cod. proc. civ. - che prescrive la sottoscrizione delle parti sia nell'originale che nella copia degli atti - non si riferisce alla procura alle liti, la quale, apposta in calce o a margine, si incorpora nell'atto stesso ed è valida anche se non è sottoscritta dalla parte nella copia notificata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)