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Sez. 2 - , Sentenza n. 3854 del 17/02/2020 (Rv. 657107 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ESCLUSIONE - ALVEO E TERRENO ABBANDONATO | Accessione fluviale - Presupposti - Disciplina "ex" art. 942 ss. c.c. in fattispecie anteriore all'entrata in vigore della l. n. 37 del 1994.
Stato
decisa il 2020-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657107-01

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ESCLUSIONE - ALVEO E TERRENO ABBANDONATO

In tema di accessione fluviale, il presupposto perché possa originarsi il diritto di accessione in favore dei proprietari confinanti dell'alveo derelitto di un fiume o torrente, secondo il disposto degli artt. 942 - 947 c.c. (nel testo anteriore alla entrata in vigore della l. n. 37 del 1994, applicabile "ratione temporis" qualora la situazione ambientale cui si fa riferimento si sia verificata prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina), è che il corso d'acqua abbia abbandonato il letto per una forza spontanea, e non per l'opera dell'uomo, ovvero che l'accessione non sia stata determinata da attività antropica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 942, Cod. Civ. art. 947, Legge 05/01/1994 num. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)