Sez. 2, Sentenza n. 2314 del 31/01/2008 (Rv. 601670 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ALVEO E TERRENO ABBANDONATO | Accessione fluviale - Presupposti - Disciplina ex art. 942 e seguenti cod. civ. in fattispecie anteriori all'entrata in vigore della legge n. 37 del 1994.
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ALVEO E TERRENO ABBANDONATO
In tema di accessione fluviale, il presupposto perché possa originarsi il diritto di accessione in favore dei proprietari confinanti dell'alveo derelitto di un fiume o torrente, secondo il disposto degli artt. 942 - 947 cod. civ. (nel testo precedente alla novella introdotta con legge 5 gennaio 1994, n. 37 e applicabile "ratione temporis" qualora la situazione ambientale cui si fa riferimento si sia verificata prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina), è che il corso d'acqua abbia abbandonato il letto per una forza spontanea, e non per l'opera dell'uomo.
Riferimenti normativi: Legge 05/01/1994 num. 37 art. 1, Legge 05/01/1994 num. 37 art. 2, Legge 05/01/1994 num. 37 art. 3, Legge 05/01/1994 num. 37 art. 4, Cod. Civ. art. 942, Cod. Civ. art. 947
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)