Sez. L, Sentenza n. 1518 del 08/02/1993 (Rv. 480789 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - In genere | Obbligo contrattuale di assunzione, da parte di un'impresa subentrante, dei lavoratori impiegati dal precedente appaltatore - Disciplina ex art. 1, secondo comma, accordo integrativo provinciale 6 luglio 1982 per le imprese esercenti servizi di pulizia - Interpretazione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - In genere
L'art. 1, secondo comma, dell'accordo integrativo provinciale 6 luglio 1982 per le imprese esercenti servizi di pulizia - relativo, "in caso di cessione dell'appalto" e nella sussistenza di determinati presupposti, all'obbligo dell'impresa subentrante di assumere senza periodo di prova i lavoratori impiegati dal precedente appaltatore - va interpretato, in coerenza con le finalità di tutela dei livelli occupazionali perseguite dalle parti, nel senso che l'obbligo predetto sussiste anche per l'impresa che, all'esaurimento del rapporto fra appaltante ed impresa appaltatrice, succeda a questa nell'espletamento del medesimo servizio in virtù di un nuovo contratto di appalto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)