Sez. L, Sentenza n. 2254 del 18/03/1996 (Rv. 496407 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE | Lavoratori dipendenti di impresa appaltatrice cessante - Diritto a conservare il posto di lavoro presso l'impresa subentrante nell'appalto - Insussistenza - Limiti - Fattispecie relativa all'art. 4 CCNL dei dipendenti da imprese di pulizia stipulato nel 1989.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui un'impresa, una volta esauritosi il rapporto fra appaltante ed impresa appaltatrice precedente, succeda a quest'ultima nell'espletamento del medesimo servizio in virtù di un nuovo contratto di appalto (fattispecie non assimilabile a quella del trasferimento di azienda, ed alla quale non è applicabile, pertanto, la direttiva C.E.E. 14 febbraio 1977 n. 187/77, alla quale è stata data attuazione in Italia con la legge 29 dicembre 1991 n. 428), non sussiste alcun diritto per i lavoratori dell'impresa cessata di mantenere il posto di lavoro presso quella subentrante nell'appalto, salvo che ciò non sia specificamente previsto da apposita normativa collettiva. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva escluso la sussistenza di tale previsione nell'art. 4 del C.C.N.L. dei dipendenti di imprese di pulizia stipulato nel 1989).
Riferimenti normativi: Legge 29/12/1991 num. 428, Direttive del Consiglio CEE 14/02/1977 num. 187, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)