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Sez. U, Sentenza n. 27493 del 10/12/2013 (Rv. 628621 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Divieto di esercitare "qualsiasi libera professione" - Gestione di corsi a pagamento di preparazione per l'accesso a professioni del settore giuridico - Illecito disciplinare - Sussistenza - Mancanza di organizzazione imprenditoriale - Attività non riservata agli iscritti ad albi - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2013-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628621-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

L'illecito disciplinare previsto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, norma che - in relazione al disposto di cui all'art. 16, primo comma, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 - sanziona, tra l'altro, l'esercizio da parte del magistrato di "qualsiasi libera professione", deve ritenersi integrato anche dall'organizzazione individuale, in forma continuativa, di un'attività di gestione di corsi a pagamento di preparazione a concorsi o esami per l'accesso a professioni del settore giuridico, restando irrilevante che l'attività didattica non abbia riprodotto, per complessità, una struttura imprenditoriale o tale da assicurare una gestione autonoma dei corsi rispetto all'attività di docente svolta dal magistrato, né che si tratti di attività per cui non è richiesta l'iscrizione ad albi professionali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 com. 1 lett. D CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 16 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2229

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)