diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 11372 del 31/05/2016 (Rv. 639928 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Partecipazione del magistrato all'attività di scuola privata per l'accesso alle professioni legali - Rilevanza disciplinare - Fondamento - Esimente dell'inoffensività - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639928-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

Il magistrato che partecipi in modo sistematico e continuativo tramite lezioni retribuite all'attività di una scuola privata per l'accesso alle professioni legali commette l'illecito disciplinare previsto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, senza che possa riconoscersi l'esimente di cui all'art. 3 bis, per il disvalore insito nel fatto che tale partecipazione non è neppure autorizzabile dal C.S.M., in quanto specificamente vietata dalla normativa secondaria.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)