Sez. 1, Sentenza n. 18941 del 10/09/2007 (Rv. 598582 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Aumento dell'onorario unico ai sensi dell'art. 5, quinto comma, dell'annesso C al d.m. 585/1994 - Condizioni - Pluralità di clienti con unica posizione processuale ma questioni diverse da esaminare - Pluralità di controparti - Applicabilità - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE
La previsione contenuta nell'art. 5, comma 5, dell'annesso C al regolamento di approvazione dei criteri per la determinazione delle tariffe forensi (D.M. 5 ottobre 1994, n. 585), secondo la quale ove, pur nella identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari di fatto o di diritto rispetto all'oggetto della causa, l'avvocato ha diritto al compenso secondo tariffa, ridotto del 30 per cento, regola il diritto al compenso dell'avvocato non nei confronti del soccombente, ma esclusivamente nel confronto dei propri clienti. Ne consegue che l'avvocato che abbia difeso una stessa parte nei confronti di due convenuti non ha diritto a richiedere, sulla base della norma citata, che nella liquidazione giudiziale delle spese processuali si disponga una maggiorazione del 70 per cento in proprio favore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)