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Sez. 3 - , Ordinanza n. 41386 del 23/12/2021 (Rv. 663447 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - IN GENERE | Tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso - Effetto interruttivo della prescrizione - Sussistenza – Presupposti. PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2021-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663447-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - IN GENERE

Ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensi degli artt. 2943, comma 4, e 2945, comma 1, c.c., il tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso, documentato da verbale di "pignoramento negativo", costituisce idoneo atto di esercizio del credito, a condizione che l'attività all'uopo effettuata dall'ufficiale giudiziario (accesso, ostensione del titolo esecutivo e del precetto, ricerca dei beni, ecc.) sia conosciuta o conoscibile dal debitore e, dunque, che la stessa si svolga almeno in presenza dei soggetti di cui all'art. 139 c.p.c. ed in luogo appartenente alla sfera giuridica del debitore stesso, nei termini di cui all'art. 513 c.p.c.

Cod. Civ. art. 2943 com. 4, Cod. Civ. art. 2945 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 513 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)