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Sez. 3 - , Sentenza n. 10808 del 05/06/2020 (Rv. 658034 - 02)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - IN GENERE | Pignoramento - Notifica - Effetto interruttivo e sospensivo verso il debitore - Sussistenza - Presupposti - Limiti.
Stato
decisa il 2020-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658034-02

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - IN GENERE

La notifica dell'atto di pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 ss. c.p.c., produce un effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione del credito azionato, in base al disposto degli artt. 2943, comma 1, c.c. e 2945, comma 2, c.c., anche nei confronti del debitore diretto, purché lo stesso venga sentito nei casi previsti dall'art. 604, comma 2, c.p.c. o il creditore gli abbia comunque dato notizia dell'esistenza del processo esecutivo, fermo restando che l'effetto sul decorso della prescrizione sarà solamente interruttivo, ma non sospensivo, nell'ipotesi di estinzione del procedimento ex art. 2945, comma 3, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943 com. 1, Cod. Civ. art. 2945 com. 2, Cod. Civ. art. 2945 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 618 bis, Cod. Proc. Civ. art. 602

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)