Sez. L, Sentenza n. 4529 del 10/04/2000 (Rv. 535524 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE | Elezione di domicilio in Roma da parte del ricorrente - Omissione - Esecuzione delle notificazioni presso la cancelleria - Regola a tutela dell'intimato - Conseguenze - Notificazione del controricorso presso il difensore domiciliatario del ricorrente - Ritualità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE
Nel giudizio di cassazione, la regola posta dall'art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., circa l'esecuzione delle notificazioni al ricorrente presso la cancelleria nel caso in cui lo stesso non abbia eletto domicilio in Roma, è posta a favore dell'intimato, il quale, nella medesima ipotesi, può eseguire ritualmente la notificazione del controricorso anche presso il difensore domiciliatario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)