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Sez. L, Sentenza n. 4529 del 10/04/2000 (Rv. 535524 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE | Elezione di domicilio in Roma da parte del ricorrente - Omissione - Esecuzione delle notificazioni presso la cancelleria - Regola a tutela dell'intimato - Conseguenze - Notificazione del controricorso presso il difensore domiciliatario del ricorrente - Ritualità.
Stato
decisa il 2000-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535524-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE

Nel giudizio di cassazione, la regola posta dall'art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., circa l'esecuzione delle notificazioni al ricorrente presso la cancelleria nel caso in cui lo stesso non abbia eletto domicilio in Roma, è posta a favore dell'intimato, il quale, nella medesima ipotesi, può eseguire ritualmente la notificazione del controricorso anche presso il difensore domiciliatario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)