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Sez. 1, Sentenza n. 8972 del 11/09/1997 (Rv. 507851 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Mancata elezione di domicilio in Roma - Incidenza sull'ammissibilità del ricorso - Esclusione - Notifica del controricorso o del ricorso incidentale presso la Cancelleria della Corte di Cassazione o presso lo studio del difensore fuori Roma - Validità.
Stato
decisa il 1997-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507851-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

La mancanza dell'elezione di domicilio in Roma da parte del ricorrente per cassazione non è causa di inammissibilità del ricorso stesso, poiché l'art. 366 cod. proc. civ prevede solo che, in tale ipotesi, la notificazione del controricorso e dell'eventuale ricorso incidentale sia fatta presso la cancelleria della Corte di Cassazione, salva restando per la parte intimata la facoltà di effettuare validamente detta notificazione anche presso il difensore domiciliatario con studio fuori Roma, atteso che il principio fissato dalla norma menzionata mira a tutelare non il ricorrente medesimo ma la controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)