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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24303 del 29/11/2016 (Rv. 642277 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Esonero in caso di soccombenza - Indicazione specifica dell’importo del reddito - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642277-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI

In tema di esenzione dal pagamento delle spese nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 326 del 2003, e risultante dall’aggiunta operata dall’art. 52, comma 6, della l. n. 69 del 2009, stante il richiamo limitato ai commi 2 e 3, con esclusione del comma 1, dell’art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002, che disciplina il contenuto dell'istanza per il gratuito patrocinio, non impone alla parte ricorrente l’indicazione specifica dell’entità del reddito nella prescritta dichiarazione sostitutiva, in un’ottica di semplificazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale, coerente con la “ratio” ispiratrice della disciplina di favorire l’effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti, benché diretta ad evitare e punire gli abusi.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 52 com. 6, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 79 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)