Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16132 del 03/08/2016 (Rv. 640728 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Esonero in caso di soccombenza - Presupposti - Impegno a comunicare le successive variazioni reddituali - Necessità - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI
In tema di esenzione dal pagamento delle spese nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dall'art. 42, comma 11 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. nella l. n. 326 del 2003, laddove onera la parte ricorrente, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero, a rendere apposita dichiarazione sostitutiva "nelle conclusioni dell'atto introduttivo" va interpretato nel senso che il legislatore non ha inteso imporre l'adozione di una rigida formula ma ha subordinato l'esenzione esclusivamente alla tempestiva presentazione della suindicata dichiarazione, senza richiedere che, nell'ambito di essa, debba anche essere contenuto l'impegno a comunicare variazioni reddituali rilevanti.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 11 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)