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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6603 del 20/03/2014 (Rv. 630190 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE | Erronea indicazione ad opera della Corte di cassazione - Correzione ad istanza di parte - Ammissibilità - Fondamento - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630190-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE

L'erronea indicazione del giudice di rinvio ad opera della Corte di cassazione, non potendo essere emendata dal giudice erroneamente indicato, né dare luogo a rinvio d'ufficio alla Corte stessa, può essere da quest'ultima corretta su istanza della parte interessata, se dai presupposti argomentativi del provvedimento da correggere discenda univocamente l'esatta identificazione del giudice di rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)