Sez. 5, Sentenza n. 8491 del 08/04/2009 (Rv. 607736 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Sentenza di cassazione - Contrasto fra dispositivo e motivazione in ordine alla designazione del giudice del rinvio - Restituzione degli atti alla Corte di cassazione per la correzione del preteso errore - Preclusione - Interpretazione della sentenza da parte del giudice del rinvio - Doverosità - Fattispecie in tema di contenzioso tributario.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE
Il giudice adito in sede di rinvio sulla base della designazione contenuta nel dispositivo della sentenza di cassazione, nel caso di indicazione in motivazione di un giudice diverso, deve riconoscere l'esatto comando della sentenza mediante un'attività interpretativa condotta anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, e non può spogliarsi degli atti restituendoli alla Corte di cassazione per la correzione del preteso errore, essendo riservata la corrispondente facoltà, dall'art. 391-bis cod. proc. civ., soltanto alla "parte interessata", che, facendone uso, non introduce una nuova fase processuale, bensì solleva un mero incidente nello stesso giudizio, al fine di adeguare l'espressione errata all'effettiva volontà del giudice, espressa in sentenza. (Fattispecie in cui la sentenza di cassazione con rinvio indicava nel dispositivo la commissione tributaria regionale territorialmente competente, e nella motivazione la commissione tributaria centrale, che aveva emesso la sentenza cassata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 75 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 76, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 554 all. 6 art. 53, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 554 all. 6 art. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)