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Sez. 1, Sentenza n. 11290 del 08/10/1999 (Rv. 530537 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Principio di diritto - Presupposti di fatto della pronuncia di annullamento - Inclusione - Valutazione di ulteriori elementi di fatto - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530537-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE

Il principio di diritto cui il giudice di rinvio deve uniformarsi ai sensi dell'articolo 384, primo comma cod.proc.civ. è costituito dalla regola giuridica assunta dalla Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento, anche quale premessa logico - giuridica della decisione adottata, con conseguente preclusione sia della possibilità di rimettere in discussione questioni di fatto o di diritto che siano il presupposto di quella decisione, sia della possibilità di tener conto di eventuali mutamenti giurisprudenziali della stessa Corte, non essendo consentito in sede di rinvio sindacare l'esattezza del principio affermato dal giudice di legittimità (nella specie, la S.C. aveva assegnato al giudice di rinvio il compito, alla luce della legge sopravvenuta n. 74 del 1987, di riesaminare la questione del diritto del coniuge all'assegnazione della casa coniugale accertando la presenza di prole di minore età o convivente; assegnata dal giudice di rinvio la casa coniugale in presenza di un figlio maggiorenne convivente, la S.C. ha affermato che l'indagine non doveva estendersi alla condizione di dipendenza economica dello stesso, non essendo consentito al giudice di rinvio introdurre elementi atti a circoscrivere la portata del principio di diritto enunciato e non potendo il requisito della condizione economica ritenersi implicitamente recepito in assenza di una indicazione in tal senso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)