Sez. L, Sentenza n. 10659 del 29/10/1997 (Rv. 509363 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Carattere vincolante della sentenza di cassazione - Portata - Principi di diritto affermati - Inclusione - Presupposti di fatto costituenti premesse logico - giuridiche della pronunzia di annullamento - Estensione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE
Ove una sentenza della Corte di Cassazione abbia fissato, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. i criteri che devono informare la risoluzione della controversia, tutte le questioni in proposito precedentemente dedotte devono intendersi implicitamente decise quale presupposto necessario e logicamente inderogabile della pronuncia espressa in diritto, con la conseguenza che la sentenza che dispone il rinvio vincola il giudice al quale la causa รจ rinviata non solo in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto, da ritenersi accertati in via definitiva, nella precorsa fase di merito, quali premesse logico - giuridiche della pronunzia di annullamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)