Sez. L, Sentenza n. 2818 del 09/06/1989 (Rv. 463065 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE ED INTERESSI - RIFERIMENTO AI CREDITI AL LORDO E NON AL NETTO DELLE RITENUTE FISCALI - OBBLIGATORIETÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE ED INTERESSI - RIFERIMENTO AI CREDITI AL LORDO E NON AL NETTO DELLE RITENUTE FISCALI - OBBLIGATORIETÀ.*
Nel rito del lavoro, con la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme di danaro per crediti di lavoro, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali (ex art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.), vanno riconosciuti sui crediti medesimi al lordo e non al netto delle ritenute fiscali, indipendentemente dallo istituto retributivo cui si riferiscano, nonché delle modalità e dell'ammontare del relativo credito fiscale, in quanto il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione al distinto rapporto di imposta sul quale non interferisce, in Mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione. (V 621/89, mass n 461698; (V 498/89, mass n 461615).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)