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Sez. L, Sentenza n. 2818 del 09/06/1989 (Rv. 463065 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE ED INTERESSI - RIFERIMENTO AI CREDITI AL LORDO E NON AL NETTO DELLE RITENUTE FISCALI - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1989-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463065-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE ED INTERESSI - RIFERIMENTO AI CREDITI AL LORDO E NON AL NETTO DELLE RITENUTE FISCALI - OBBLIGATORIETÀ.*

Nel rito del lavoro, con la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme di danaro per crediti di lavoro, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali (ex art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.), vanno riconosciuti sui crediti medesimi al lordo e non al netto delle ritenute fiscali, indipendentemente dallo istituto retributivo cui si riferiscano, nonché delle modalità e dell'ammontare del relativo credito fiscale, in quanto il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione al distinto rapporto di imposta sul quale non interferisce, in Mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione. (V 621/89, mass n 461698; (V 498/89, mass n 461615).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)