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Sez. 1, Sentenza n. 18945 del 01/09/2006 (Rv. 593639 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Mandato irrevocabile all'incasso - Domanda di revoca quale pagamento anomalo - "Emendatio libelli" in grado di appello - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593639-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Nell'azione revocatoria fallimentare avente ad oggetto, quale mezzo anormale di pagamento, il mandato irrevocabile all'incasso di crediti verso terzi, rilasciato dall'imprenditore insolvente alla banca sua creditrice, non costituisce domanda nuova, bensì mera "emendatio libelli" ammissibile in grado di appello ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ. (come novellato dalla legge n. 353 del 1990), la prospettazione di modalità diverse di rientro del credito della banca, atteso che ciò non dà luogo ad un mutamento del contenuto della domanda iniziale, costituita pur sempre dalla richiesta di revoca dei versamenti giustificata dalla loro natura solutoria e dal carattere non normale del mezzo di pagamento adottato. (La S.C. ha pertanto escluso che configurasse domanda nuova la deduzione, in appello, che le somme riscosse dalla banca in forza del mandato erano confluite inizialmente in un conto attivo ed erano state poi girocontate in atri conti del medesimo imprenditore, ad eliminazione della loro scopertura, mentre in primo grado era stato dedotto che il primo conto era esso stesso scoperto, senza fare riferimento ai giroconti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 com. 1 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)