Sez. 1, Sentenza n. 26905 del 10/11/2008 (Rv. 605818 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Mutamento della domanda riguardo al "petitum" - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in materia di contratti bancari.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"
A norma dell'art. 345 cod. proc. civ. si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando la modifica della domanda originale si risolva in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valere in primo grado, mentre si è in presenza di una mera e consentita "emendatio" allorché la modifica della domanda venga ad incidere sul "petitum" solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell'originaria domanda. (Nella specie la S.C. ha ritenuto ricorrere una "emendatio libelli" nell'ipotesi di deduzione in appello dell'inesistenza di un contratto di apertura di credito e non più soltanto genericamente di una convenzione di fido, non essendovi mutamento della domanda originaria volta all'accertamento dell'inesistenza del contratto di finanziamento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1846, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)