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Sez. 5, Sentenza n. 5841 del 11/03/2011 (Rv. 617108 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Atto attributivo o modificativo della rendita adottato entro il 31 dicembre 1999 e non recepito in atto impositivo - Impugnazione anteriore all'entrata in vigore dell'art. 74 della legge n. 342 del 2000 - Termine ex art. 21 d.lgs 546 del 1992 - Decorrenza - Pubblicazione della rendita nell'albo pretorio - Riferimento - Esclusione - Avvenuta notifica di atto impositivo di recepimento della rendita - Riferimento - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617108-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L'art. 74, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342 prevedendo - relativamente agli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999 e non ancora recepiti in atti impositivi dell'Amministrazione finanziaria o degli enti locali - che solo dall'avvenuta notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita possa iniziare a decorrere il termine per proporre il ricorso di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs n. 546 del 1992 e successive modifiche priva di rilevanza, ai fini processuali indicati, la forma di pubblicità degli atti attributivi o modificativi della rendita, mediante affissione all'albo pretorio (come disciplinata dal r.d.l. 13 aprile 1939 n. 1249, conv. in legge 11 agosto 1939, n. 1249 e successive modifiche), con la conseguenza che nel caso in cui l'atto di classamento ed attribuzione della rendita sia stato pubblicato nell'albo pretorio anteriormente al 31 dicembre 1999, il termine perentorio per la proposizione del ricorso, ai sensi del cit. art. 2, comma 3, del d.lgs n. 546, del 1992, comincerà a decorrere soltanto dalla data di notifica del primo atto impositivo che tali valori catastali abbia recepito ai fini dell'accertamento o della liquidazione della singola imposta. Pertanto, nel caso in cui prima dell'entrata in vigore della legge n. 342 del 2000 sia stato proposto ricorso avverso l'atto attributivo o modificativo della rendita, non recepito in un atto impositivo, ed il giudizio sia ancora pendente a tale data, non può farsi luogo ad inammissibilità del ricorso per essere stato lo stesso notificato oltre il termine perentorio di cui all'art. 21 del d.lgs n. 546 del 1992 cit., decorrente dall'ultimo giorno della pubblicazione dell'atto presso l'albo pretorio comunale.

Riferimenti normativi: Legge 11/08/1939 num. 1249 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)