Sez. 2, Sentenza n. 1852 del 30/01/2006 (Rv. 591016 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE | Art. 732 c.c. - Applicabilità - Condizioni - Comunione ereditaria - Unico cespite - Alienazione di quota di esso - Presunzione di alienazione di quota ereditaria - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE
I diritti di prelazione e di riscatto previsti dall'art. 732 cod. civ. in favore del coerede postulano un'adeguata valutazione degli elementi concreti della fattispecie, quali la volontà delle parti, lo scopo perseguito, la consistenza del patrimonio ereditario ed il raffronto tra esso e l'entità delle cose vendute, il dato oggettivo assumendo peraltro preponderante rilievo in caso alienazione di quota indivisa dell'unico cespite ereditario (tale rimasto anche a seguito di divisione parziale dei beni ereditari), poiché in tal caso insorge una presunzione di alienazione della quota, intesa come porzione ideale dell'"universum ius defuncti", sicché il coerede può esercitare il retratto successorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)