Sez. 2, Sentenza n. 5181 del 29/04/1992 (Rv. 477066 - 01)
Divisione - Divisione ereditaria - Operazioni divisionali - Retratto successorio - In genere | Presupposto - Alienazione di quota ereditaria o di parte di essa da parte del coerede - Necessità - Disposizioni di un singolo bene - Subordinazione dell'effetto traslativo all'assegnazione del bene al coerede alienante - Operatività dei diritti di prelazione e riscatto ex art. 732 cod. civ. - Esclusione.
Divisione - Divisione ereditaria - Operazioni divisionali - Retratto successorio - In genere
I diritti di prelazione e di riscatto, previsti dall'art. 732 cod. civ. in favore del coerede, postulano che la alienazione posta in essere da un altro coerede riguardi la quota ereditaria, o parte di essa, intesa come porzione ideale dello "universum jus defuncti", e vanno pertanto esclusi quando risulti che i contraenti non hanno inteso sostituire il terzo all'erede nella comunione ereditaria, ma disporre del singolo bene, con effetto traslativo subordinato al verificarsi dell'assegnazione del bene stesso, in esito a divisione, in capo all'alienante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)