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Sez. 1, Sentenza n. 2129 del 27/05/1975 (Rv. 375878 - 01)

PERSONALITA (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IMMAGINE - TUTELA - IN GENERE - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375878-01

PERSONALITA (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IMMAGINE - TUTELA - IN GENERE - CONDIZIONI - LIMITI.*

Il generale divieto di divulgazione del ritratto di una persona, senza il suo consenso, puo essere derogato solo quando la notorieta della persona effigiata spieghi o giustifichi un effettivo pubblico interesse ad una maggiore conoscenza di quella persona e ad una piu completa informazione, sempre che non ne derivi pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona stessa. Ne consegue che il limite connaturato al pubblico interesse di soddisfare l'esigenza di informazione nei suoi vari aspetti consente pur sempre di invocare la tutela del diritto all'immagine quando questa sia utilizzata - senza offesa all'onore, alla reputazione o al decoro - per un fine, esclusivo o fortemente preminente, di mero lucro, in quanto ne il diritto alla libera manifestazione del pensiero, ne il principio di liberta della iniziativa economica possono giustificare l'utilizzazione della immagine altrui per scopi prettamente commerciali.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 10 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 96 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)