Sez. 2, Sentenza n. 194 del 19/01/1973 (Rv. 361996 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - IN GENERE - CASSA MUTUA DELL'AZIENDA ELETTRICA DI MILANO - FUSIONE DELL'INAM OPE LEGIS N 138 DEL 1943 - CONSEGUENZE - POSIZIONE DELL'INAM - UNICO SOGGETTO DI DIRITTO - ENTI FUSI AVENTI AUTONOMIA OPERATIVA - NATURA DI ORGANI INTERNI DELL'INAM.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - IN GENERE - CASSA MUTUA DELL'AZIENDA ELETTRICA DI MILANO - FUSIONE DELL'INAM OPE LEGIS N 138 DEL 1943 - CONSEGUENZE - POSIZIONE DELL'INAM - UNICO SOGGETTO DI DIRITTO - ENTI FUSI AVENTI AUTONOMIA OPERATIVA - NATURA DI ORGANI INTERNI DELL'INAM.*
La cassa mutua aziendale dell' azienda elettrica di Milano (aem) faceva parte della federazione nazionale casse mutue malattie dei lavoratori (encmmli) in forza dell'art 2 del RDL 2 giugno 1934, n 1619, convertito nella legge 14 gennaio 1935, n 123; ed essendo stata la detta federazione fusa nell' INAM in base all'art 38 della legge 11 gennaio 1943, n 138, deve riconoscersi che la fusione nell' INAM degli enti (casse mutue) operanti nel campo dell'assistenza malattie e avvenuta ope legis. Poiche la fusione implica la incorporazione degli enti che ne sono oggetto nell'altro ente in cui i primi si dissolvono, la conseguenza dell'attuazione giuridica della fusione e la scomparsa dal mondo del diritto degli enti fusi come soggetti autonomi di rapporti giuridici. Se dopo tale fusione taluni degli enti contemplati nell'art 38 della legge 11 gennaio 1943, n 138, furono lasciati dalla INAM in posizione di autonomia operativa, cio valse a far riguardare gli enti predetti come organi propri ed interni dell' INAM, il quale e l'unico soggetto di diritto rispetto a quelli fusi in esso. (V 1550/72, mass n 358258).*
Riferimenti normativi: Legge 11/01/1943 num. 138 art. 38, Legge 06/09/1934 num. 1619 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)