Sez. 3, Sentenza n. 1550 del 19/05/1972 (Rv. 358258 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - IN GENERE - ENTI INDICATI NELL'ART 38 DELLA LEGGE N 138 DEL 1943 - FUSIONE NELL'INAM - EFFICACIA - DECORRENZA - ESPLICAZIONE DI ATTIVITA DI FATTO DA PARTE DI TALI ENTI DOPO LA DATA DEL 1 GIUGNO 1943 - CONSEGUENZE - OBBLIGAZIONI CONTRATTE - RIFERIBILITA ALL'INAM.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - IN GENERE - ENTI INDICATI NELL'ART 38 DELLA LEGGE N 138 DEL 1943 - FUSIONE NELL'INAM - EFFICACIA - DECORRENZA - ESPLICAZIONE DI ATTIVITA DI FATTO DA PARTE DI TALI ENTI DOPO LA DATA DEL 1 GIUGNO 1943 - CONSEGUENZE - OBBLIGAZIONI CONTRATTE - RIFERIBILITA ALL'INAM.*
La fusione nell'INAM degli enti contemplati nell'art 38 della legge 11 gennaio 1943 n 138 ebbe giuridico effetto, nel senso pieno e proprio di questa espressione, esattamente dalla data indicata nell'art 1 del RDL 6 maggio 1943 n 400 e, cioe dal 1 giugno 1943. Per effetto di tale fusione e dalla data sopraindicata, gli enti predetti cessarono di essere soggetti autonomi di rapporti giuridici, essendo ad essi succeduto l'INAM nelle strutture, nel fine e nel patrimonio, con la conseguenza che, se dopo la data indicata, essi enti, o taluno di essi, furono dall'INAM lasciati operare di fatto, in posizione di autonomia, cio valse non gia ad impedire il prodursi della fusione e dei suoi effetti, ma soltanto a far riguardare gli enti medesimi, o, piu precisamente, gli organi per essi operanti, come organi propri ed interni dell'INAM, il quale e, dalla predetta data, l'unico soggetto di diritto residuato rispetto a quelli in esso fusi. Pertanto tutte le obbligazioni contratti dai suddetti enti dopo la data del 1 giugno 1943 sono riferibili direttamente ed esclusivamente all'INAM. (Conf 2344'69, mass n 341770; 1497'66, mass n 322976) (Conf 1374'66, mass n 322727; 3156'59; 2028'59).*
Riferimenti normativi: Legge 06/05/1943 num. 400 art. 1, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)