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Sez. 1, Sentenza n. 6588 del 23/05/1972 Ud. (dep. 11/10/1972) Rv. 122026 - 01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA - REGIONI, PROVINCE, COMUNI - REGIONI A STATUTO SPECIALE - TRENTINO ALTO ADIGE - CITTADINI DI LINGUA TEDESCA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - POSSIBILITA DI USO DEL TEDESCO NEI RAPPORTI CON ORGANI PUBBLICI - CARATTERE TERRITORIALE DELLA NORMATIVA.*
Stato
decisa il 1972-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/122026-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA - REGIONI, PROVINCE, COMUNI - REGIONI A STATUTO SPECIALE - TRENTINO ALTO ADIGE - CITTADINI DI LINGUA TEDESCA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - POSSIBILITA DI USO DEL TEDESCO NEI RAPPORTI CON ORGANI PUBBLICI - CARATTERE TERRITORIALE DELLA NORMATIVA.*

Ai sensi dell'art 85 dello statuto speciale per la regione Trentino alto Adige, i cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano possono usare la loro lingua nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi Competenza regionale, e questi usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente o quella presunta tale, ove si tratti di corrispondenza avviata d'ufficio. Da questa disciplina, che si enuclea da norma di rango costituzionale, formando il detto statuto oggetto della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 5, si evince chiaramente che la cennata normativa ha carattere territoriale senza dar luogo ad un sistema privilegiato di natura personale che si accompagni all'interessato in ogni parte del territorio nazionale.*

Riferimenti normativi: Legge 26/02/1948 num. 5 art. 85

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)