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Sez. 5, Sentenza n. 62 del 07/11/1984 Ud. (dep. 03/01/1985) Rv. 167269 - 01

PROCEDIMENTO PENALE - ATTI PROCESSUALI - LINGUA ITALIANA (USO DELLA) - CITTADINI ITALIANI DI LINGUA TEDESCA - DISPOSIZIONI SUL BILINGUISMO - ESTENSIONE A TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE - ESCLUSIONE - LIMITE TERRITORIALE: PROVINCIA DI BOLZANO.*
Stato
decisa il 1984-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167269-01

PROCEDIMENTO PENALE - ATTI PROCESSUALI - LINGUA ITALIANA (USO DELLA) - CITTADINI ITALIANI DI LINGUA TEDESCA - DISPOSIZIONI SUL BILINGUISMO - ESTENSIONE A TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE - ESCLUSIONE - LIMITE TERRITORIALE: PROVINCIA DI BOLZANO.*

Il sistema derivato dagli artt. 6 della Costituzione della Repubblica, 85 dello statuto speciale per la regione Trentino alto Adige approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e dalle Disposizioni del d.P.R. 3 gennaio 1960 n. 103, non ha creato un complesso normativo personale a favore dei cittadini italiani di lingua tedesca, che estenda le Disposizioni sul bilinguismo a tutto il territorio nazionale. Queste hanno invece carattere territoriale, poiché hanno nella provincia di Bolzano l'ambito normale della loro applicabilità. (Conf mass n 137935; (Conf mass n 122026).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 6, Cod. Proc. Pen. art. 137 CORTE COST., Legge Cost. 26/02/1948 num. 5 art. 85, DPR 03/01/1960 num. 103 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)