diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2305 del 15/07/1971 (Rv. 353164 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353164-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Ai fini del regolamento delle spese processuali e della impugnazione della relativa pronuncia in Sede di legittimita, si ha violazione del principio della soccombenza solo quando le spese siano poste, per intero o pro quota, a carico della parte totalmente vittoriosa. (Conf 1213'70, mass n 346850).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)