Sez. 1, Sentenza n. 2305 del 15/07/1971 (Rv. 353164 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Ai fini del regolamento delle spese processuali e della impugnazione della relativa pronuncia in Sede di legittimita, si ha violazione del principio della soccombenza solo quando le spese siano poste, per intero o pro quota, a carico della parte totalmente vittoriosa. (Conf 1213'70, mass n 346850).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)