Sez. 3, Sentenza n. 1213 del 04/09/1970 (Rv. 346850 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
La pronuncia sulle spese e censurabile in Sede di legittimita, sotto il profilo della violazione di legge, solo quando le spese siano state poste, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa. Al di fuori di tale ipotesi la statuizione sulle spese e rimessa al criterio discrezionale del giudice di merito, che e libero di compensarle in tutto o in parte o di condannare alla totalita delle stesse il litigante risultato parzialmente soccombente. (Conf 3678, 69, mass n 343921 e numerose altre).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)