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Sez. 1, Sentenza n. 27115 del 30/05/2024 Ud. (dep. 09/07/2024) Rv. 286606-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE | Stati emotivi o passionali - Rilevanza ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-05-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286606-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE

Gli stati emotivi o passionali, pur non escludendo né diminuendo l'imputabilità, possono essere considerati dal giudice ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, ove se ne riconosca l'attitudine a fungere da fattore di attenuazione della misura della responsabilità penale. (Fattispecie relativa ad omicidio della convivente, nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di merito che, pur accertando che al momento del fatto l'imputato versava in uno stato di profonda angoscia e di agitazione collegato all'insorgere dell'emergenza pandemica, non aveva adeguatamente valutato l'attitudine di quel particolare stato emotivo a giustificare il contenimento del trattamento sanzionatorio).

Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)