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Sez. 1, Sentenza n. 7272 del 05/04/2013 Ud. (dep. 14/02/2014) Rv. 259160 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - IN GENERE | Stati emotivi e passionali - Valutazione ai fini delle circostanze attenuanti generiche - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259160-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - IN GENERE

Gli stati emotivi o passionali, pur non escludendo né diminuendo l'imputabilità, possono essere considerati dal giudice ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto essi influiscono sulla misura della responsabilità penale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)