Sez. 1, Sentenza n. 7272 del 05/04/2013 Ud. (dep. 14/02/2014) Rv. 259160 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - IN GENERE | Stati emotivi e passionali - Valutazione ai fini delle circostanze attenuanti generiche - Ammissibilità - Ragioni.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - IN GENERE
Gli stati emotivi o passionali, pur non escludendo né diminuendo l'imputabilità, possono essere considerati dal giudice ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto essi influiscono sulla misura della responsabilità penale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)