diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 285 del 26/11/1999 Ud. (dep. 13/01/2000) Rv. 215352 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE | Caso di incompatibilità riferentesi al giudice di grado diverso - Mancanza di espressa dichiarazione di ricusazione nel relativo grado - Diretta proposizione di questione di legittimità costituzionale dinanzi alla corte di cassazione - Dichiarazione di irrilevanza - Ragione.
Stato
decisa il 1999-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215352-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE

Qualora un parte che sostenga la presenza di una situazione di incompatibilità del giudice ai sensi dell' art. 34 cod. proc. pen., e non abbia proposto tale questione con lo strumento della richiesta di ricusazione del giudice stesso nel relativo grado del procedimento in cui la incompatibilità si sarebbe verificata, proponga o riproponga dinanzi alla corte di cassazione una eccezione di legittimità costituzionale del citato art. 34 nella parte in cui non prevede una determinata causa di incompatibilità, la questione di costituzionalità deve essere dichiarata irrilevante, in quanto una eventuale sentenza di accoglimento da parte della Corte Costituzionale non potrebbe spiegare alcuna influenza sulla risoluzione della questione relativa alla incompatibilità, che dovrebbe essere in ogni caso respinta per la ragione pregiudiziale di non essere stata tempestivamente proposta per mezzo della ricusazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)