Sez. 2 - , Ordinanza n. 21963 del 21/09/2017 (Rv. 645430 - 02)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Attività svolta da ausiliari del consulente tecnico autorizzati dal giudice - Criterio di liquidazione delle spese - Applicazione delle medesime tabelle previste per il C.T.U. - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Il rimborso delle attività svolte dai prestatori d'opera di cui il consulente tecnico d'ufficio sia stato autorizzato ad avvalersi va effettuato applicando le medesime tabelle con cui si determina la misura degli onorari del consulente medesimo, attesa la natura di "munus publicum" che caratterizza l'incarico assegnato a quest’ultimo, del quale il professionista ausiliario non può ignorare l'esistenza e che, inevitabilmente, si riflette anche sul suo rapporto con il consulente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 50 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 52, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 49, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)