Sez. 1, Sentenza n. 25207 del 15/04/2019 Cc. (dep. 06/06/2019) Rv. 275846 - 01
IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZA CHE DISPONE MISURE DI SICUREZZA | Imputato prosciolto per infermità di mente – Applicazione di misura di sicurezza personale - Appello - Decisione assunta dal tribunale di sorveglianza con ordinanza – Legittimità – Ragioni.
IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZA CHE DISPONE MISURE DI SICUREZZA
È legittima la decisione che il tribunale di sorveglianza, investito dell'appello avverso una sentenza di applicazione di una misura di sicurezza personale nei confronti di un imputato prosciolto per totale incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, abbia assunto con ordinanza, anziché con sentenza, in quanto nel procedimento dinanzi a detto tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 599, comma 1, cod. proc. pen., il quale rimanda alle forme dell'udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen.(In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo con cui il ricorrente lamentava l'illegittimità della decisione assunta dal tribunale di sorveglianza con ordinanza depositata due giorni dopo l'udienza, anziché con sentenza, dando lettura del dispositivo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 205 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 579 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 679 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)