Sez. 1, Sentenza n. 2260 del 26/03/2014 Ud. (dep. 16/01/2015) Rv. 261891 - 01
IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZA CHE DISPONE MISURE DI SICUREZZA | Competenza funzionale del tribunale di sorveglianza - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZA CHE DISPONE MISURE DI SICUREZZA
L'attribuzione della competenza funzionale alla magistratura di sorveglianza in materia di misure di sicurezza personali e di accertamento della pericolosità sociale presuppone che l'impugnazione sia limitata alle sole disposizioni che riguardano le misure di sicurezza, mentre quando l'impugnazione riguarda anche altri "capi" penali della sentenza, ovvero altri "punti" della decisione pur afferenti allo stesso capo, riprende vigore la regola generale che attribuisce la competenza al giudice della cognizione sul merito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto competente la Corte di appello a decidere sull'impugnazione che riguardava l'accertamento della configurabilità di una istigazione non accolta a commettere un delitto e della sussistenza la pericolosità sociale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 579 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 679 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)