Sez. 2, Sentenza n. 21855 del 15/10/2014 (Rv. 632610 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE | Vendita - Inosservanza delle disposizioni della legge 26 novembre 1973, n. 883 e del d.lgs. 22 maggio 1999, n. 194 sulla commercializzazione dei prodotti del settore tessile - Automatica configurabilità di "aliud pro alio" - Esclusione - Fondamento.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE
In tema di compravendita, la normativa speciale avente ad oggetto le denominazioni e le etichettature dei prodotti tessili prima contenuta nella legge 26 novembre 1973, n. 883, ed oggi nel d.lgs. 22 maggio 1999, n. 194, non introduce una disciplina specifica che sostituisce, nei rapporti tra privati, le norme codicistiche, sicché l'idoneità delle cose vendute all'uso cui sono destinate non è esclusa "a priori" dalla non corrispondenza dell'etichetta al contenuto della merce, ovvero dalla non corrispondenza della composizione della merce stessa a quella pattuita, occorrendo accertare, in concreto, se ricorrono o meno i presupposti dell'"aliud pro alio".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1497, Legge 26/11/1973 num. 883, Decreto Legisl. 22/05/1999 num. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)