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Sez. L - , Sentenza n. 25858 del 16/10/2018 (Rv. 650860 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE | Neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo ex art. 37 del d.P.R. n. 818 del 1957 - Disoccupazione nel quinquennio antecedente al decesso - Rilevanza in sede di verifica del requisito contributivo specifico per la pensione cd. indiretta - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650860-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE

In sede di verifica del requisito contributivo specifico per la pensione cd. indiretta, lo stato di disoccupazione del "de cuius" nel quinquennio antecedente al suo decesso non rientra fra le ipotesi tassative di neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo ex art. 37 del d.P.R. n. 818 del 1957, disposizione finalizzata alla protezione del lavoratore assicurato interessato da uno degli eventi ivi indicati, risultando peraltro ininfluente la posizione dei terzi, quali i superstiti, il cui diritto al trattamento di reversibilità matura "iure proprio" e non "iure successionis".

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1957 num. 818 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)