Sez. L, Sentenza n. 475 del 26/01/1989 (Rv. 461590 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - COMPENSO CONTINUATIVO - RILEVANZA - CARATTERE DEFINITIVO DEL COMPENSO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - COMPENSO CONTINUATIVO - RILEVANZA - CARATTERE DEFINITIVO DEL COMPENSO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Per determinare l'indennità di anzianità ai sensi dell'art. 2121, cod. civ., occorre, da un lato, far riferimento alla retribuzione effettivamente percepita dal prestatore d'opera al momento della cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, includere nel computo ogni compenso di carattere continuativo che rappresenti per l'imprenditore una controprestazione obbligatoria, tenuto conto, al riguardo, che le quote integrative della retribuzione-base debbono essere computate quando rispondano al triplice requisito di rappresentare una controprestazione obbligatoria per l'imprenditore, di essere dovute in via continuativa e di costituire il corrispettivo di una prestazione di lavoro, non potendo, peraltro, ritenersi che continuatività del compenso equivalga a definitività del medesimo, giacché la norma prende come parametro quel compenso che il lavoratore gode in modo normale all'atto della risoluzione del rapporto, senza dare Rilevanza alcuna al fatto che quel rapporto possa essere soggetto a modificazioni incidenti anche sulla misura della retribuzione. (Conf 3232/85, mass n 440903).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)