diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 19140 del 29/09/2005 (Rv. 586446 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE | Conflitto fra una clausola vessatoria approvata specificamente dal contraente debole e una condizione particolare che ne escluda l'efficacia - Applicazione del criterio interpretativo di cui all'art. 1370 - Prevalenza automatica della clausola vessatoria - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586446-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE

In tema di contratti conclusi mediante moduli o formulari, la presenza nel modulo dell'approvazione specifica di una clausola vessatoria, regolarmente sottoscritta, e nel contempo di una clausola di richiamo dell'operatività di condizioni particolari, indicate nel libretto accluso alla polizza (contenente sia le condizioni denominate generali che quelle denominate particolari), fra le quali ultime vi sia una clausola derogatoria di esclusione dell'operatività della previsione della clausola vessatoria compresa fra le condizioni generali, determina una situazione di contrasto fra due clausole che dà luogo ad una questione interpretativa che non può essere risolta affermando che la volontà contrattuale effettiva delle parti è stata quella di volere l'operatività della clausola vessatoria e non di quella derogatoria di esclusione della sua operatività per il fatto che la specifica approvazione della prima evidenza una maggiore attenzione del contraente debole all'atto di prestare il consenso, atteso che siffatto criterio interpretativo non risponde ad alcuno dei principi dettati per l'interpretazione dei contratti. Viceversa, il giudice del merito deve procedere alla risoluzione della situazione di contrasto in primo luogo con l'applicazione del criterio, di cui all'art. 1370 cod. civ., giacché essa dà luogo ad un dubbio interpretativo circa le clausole del contratto concluso mediante modulo o formulario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1370

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)