Sez. 3, Sentenza n. 8411 del 27/05/2003 (Rv. 563611 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CONTRARIA ALL'AUTORE DELLA CLAUSOLA | Condizioni per l'applicazione.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CONTRARIA ALL'AUTORE DELLA CLAUSOLA
In tema di interpretazione del contratto, qualora, dopo aver fatto uso dei canoni ermeneutici principali della letteralità e sistematicità, rimanga dubbio il significato delle clausole, può farsi ricorso al criterio dettato dall'art. 1370 cod. civ. secondo il quale la clausola di dubbia interpretazione deve essere interpretata contro l'autore di essa, ma a tal fine occorre non solo che uno dei due contraenti abbia predisposto l'intero testo del contratto al quale l'altra parte abbia prestato adesione, ma anche che lo schema negoziale sia precostituito e le condizioni generali siano predisposte mediante moduli e formulari, al fine di poter essere utilizzate in una serie indefinita di rapporti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1370
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)