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Sez. L, Sentenza n. 2738 del 24/04/1980 (Rv. 406505 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - VIZI DENUNCIABILI.*
Stato
decisa il 1980-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406505-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - VIZI DENUNCIABILI.*

Qualunque errore di attivita previsto nell'ambito della disposizione di cui all'art 360, primo comma, n 5, cod proc civ e deducibile in Cassazione come mezzo di ricorso soltanto se attiene all'accertamento ed alla valutazione dei fatti rilevanti per la decisione e non anche per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione di norma di diritto nonche la soluzione di questioni giuridiche, rispetto alle quali il Sindacato di legittimita si esaurisce nel controllo della conformita al diritto della decisione impugnata. Se tale decisione, infatti, risulta esatta, l'erronea o carente motivazione in diritto e modificata o integrata dalla Corte di Cassazione, in applicazione della norma di cui al secondo comma dell'art 384 cod proc civ, se la soluzione adottata risulta, invece, giuridicamente inesatta, la sentenza impugnata deve essere cassata per violazione e falsa applicazione di norme giuridiche. (Conf 366/77, mass n 383907).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)