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Sez. 1, Sentenza n. 366 del 25/01/1977 (Rv. 383907 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - DEDUCIBILITA - CONDIZIONI - LIMITI - ESATTA SOLUZIONE DELLA QUESTIONE GIURIDICA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383907-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - DEDUCIBILITA - CONDIZIONI - LIMITI - ESATTA SOLUZIONE DELLA QUESTIONE GIURIDICA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE.*

Il difetto di motivazione della sentenza puo formare oggetto di ricorso per Cassazione solo per quanto attiene all'accertamento e alla valutazione dei fatti rilevanti per la decisione e non anche per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme di diritto e la soluzione di questioni giuridiche, rispetto alle quali il Sindacato di legittimita si esaurisce nel controllo della conformita al diritto della decisione impugnata. Pertanto, se la questione giuridica e stata esattamente risolta, la sentenza - anche se inadeguatamente ed erroneamente motivata o, al limite, del tutto carente di motivazione - non puo essere cassata, dovendo la Corte suprema, nell'Esercizio del potere integrativo e correttivo della motivazione espressamente attribuirle dall'art 384 cod proc civ, limitarsi a integrare o a correggere la motivazione difettosa o erronea: solo se la soluzione adottata risulta giuridicamente inesatta, la sentenza impugnata deve essere cassata per violazione o falsa applicazione di norme giuridiche.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)