diritto.io

Sez. 2 - , Sentenza n. 9314 del 11/04/2017 (Rv. 643741 - 03)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE | Avvenimenti straordinari e imprevedibili - Valutazione del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Eccessiva onerosità di contratto preliminare di vendita di bene immobile - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643741-03

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE

Ai fini della risoluzione del contratto preliminare di vendita di un bene immobile per eccessiva onerosità sopravvenuta, verificatasi nello spazio di tempo intercorso fra la conclusione del preliminare e la sua esecuzione, non costituiscono avvenimenti straordinari ed imprevedibili - la cui sussistenza è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi di motivazione - l'aumento progressivo di valore dell'immobile e la crescente svalutazione della moneta, trattandosi di eventi che rientrano nella comune alea contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva escluso che il mutamento - da agricolo ad edificatorio e residenziale - del regime urbanistico dell'immobile promesso in vendita, sopravvenuto rispetto alla data di stipula del contratto preliminare, integrasse gli estremi per procedere alla risoluzione del preliminare medesimo ex art. 1467 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)