Sez. 2, Sentenza n. 4423 del 04/03/2004 (Rv. 570788 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE | Avvenimenti straordinari e imprevedibili - Valutazione del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Eccessiva onerosità di contratto preliminare di vendita di bene immobile - Criteri - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE
Ai fini della risoluzione del contratto preliminare di vendita di bene immobile per eccessiva onerosità sopravvenuta nello spazio di tempo intercorso fra la conclusione del preliminare e la sua esecuzione, non costituiscono avvenimenti straordinari ed imprevedibili - la cui sussistenza è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e come tale incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi di motivazione - l'aumento progressivo di valore dell'immobile e la progressiva svalutazione della moneta, trattandosi di eventi che rientrano nella comune alea contrattuale. (Nella specie gli attori, che avevano promesso ai convenuti la vendita di un bene immobile con la pattuizione che il contratto definitivo sarebbe stato stipulato, con il contestuale pagamento del prezzo pattuito, non appena fosse stato trascritto l'atto di divisione ereditaria stipulato con scrittura privata, avevano dedotto l'eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto per il progressivo aumento di valore dell'immobile verificatosi prima della dichiarazione giudiziale di autenticità dell'atto di divisione avvenuta soltanto a distanza di diversi anni dalla stipula del preliminare. Nel formulare il principio sopra indicato la Corte ha confermato la sentenza di appello che aveva escluso l'eccessiva onerosità sopravvenuta dedotta dagli attori, avendo negato le caratteristiche dell'imprevedibilità e della straordinarietà agli eventi invocati dagli attori).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)