Sez. T, Ordinanza n. 12421 del 10/05/2025 (Rv. 675043-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Beneficio fiscale per spese di riqualificazione energetica - Invio della comunicazione all'ENEA dei dati relativi ai lavori eseguiti - Violazione - Decadenza dal beneficio - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, il mancato inoltro della comunicazione all'ENEA dei dati relativi ai lavori eseguiti, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione, atteso che tale preclusione, in assenza di un'espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un'interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità essenzialmente statistiche per le quali l'adempimento è prescritto.
DM min. EFI 19/02/2007 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)