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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 34151 del 21/11/2022 (Rv. 666436 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Beneficio fiscale per spese di riqualificazione energetica - Comunicazione preventiva all'Enea - Necessità - Omissione - Causa ostativa al beneficio - Conformità ai principi costituzionali - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666436-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

L'omessa preventiva comunicazione all'Enea dell'elenco delle spese di riqualificazione energetica, prevista dall'art. 4, comma 1, lett. b) del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007, attuativo del disposto dell'art. 1, comma 349, della l. n. 296 del 2006, è causa di decadenza dal beneficio, in quanto tale adempimento ha lo scopo di impedire eventuali frodi, consentendo di verificare che i lavori, in quanto diretti a salvaguardare l'ambiente risparmiando energia, siano meritevoli dei vantaggi fiscali, così realizzando, in conformità ai principi costituzionali, un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata, la tutela dell'ambiente e la tutela delle entrate fiscali dello Stato.

Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 349 CORTE COST. PENDENTE, DM min. EFI 19/02/2007 art. 4 com. 1 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)