Sez. 1, Sentenza n. 3876 del 03/06/1996 Cc. (dep. 25/07/1996) Rv. 205345 - 01
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione dall'estero - Principio di specialità | Esecuzione, per effetto di revoca di beneficio, di pena inflitta per reato per cui l'estradizione fu concessa - Violazione del principio - Esclusione.
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione dall'estero - Principio di specialità
Non costituisce violazione del principio di specialità dell'estradizione l'assoggettamento dell'estradato ad esecuzione di parte della pena relativa a condanna per fatto incluso tra quelli per cui l'estradizione è stata concessa, in conseguenza di revoca di beneficio condizionalmente applicato, ma revocato dopo la consegna per fatto risolutivo successivo (nella specie, il riconoscimento della sentenza di condanna straniera chiesto dallo stesso estradato). E invero, l'esecuzione di parte della pena a cui si riferisce la revoca del beneficio deve ritenersi compresa nella pena complessiva inflitta per il fatto incluso nel provvedimento di estradizione, a nulla rilevando che la sua concreta espiazione, inizialmente solo potenziale, sia legata alle vicende relative al beneficio applicato e al successivo intervento di una causa risolutiva del beneficio medesimo, secondo la legge nazionale dello Stato consegnatario.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 721, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)