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Sez. 3, Sentenza n. 8842 del 14/08/1991 (Rv. 473518 - 01)

Locazione - Obbligazioni del conduttore - Danni per ritardata restituzione | Provvedimenti normativi di sospensione o proroga dello sfratto - Responsabilità risarcitoria ex art. 1591 cod. civ. - Persistenza.
Stato
decisa il 1991-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473518-01

Locazione - Obbligazioni del conduttore - Danni per ritardata restituzione

La responsabilità risarcitoria del locatario, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., per ritardato rilascio dell'immobile, non resta esclusa, in difetto di espressa previsione, dai provvedimenti normativi di sospensione o proroga dello sfratto, quali quelli resi, nell'ambito della Regione Campania, dal D.L. 26 novembre 1980 n. 776, convertito in legge 22 dicembre 1980 n. 874, e dal D.L. 30 dicembre 1985 n. 791, convertito in legge 28 febbraio 1986 n. 46, in quanto i medesimi attengono alla fase esecutiva, senza incidere sugli obblighi contrattuali del conduttore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Decreto Legge 26/11/1980 num. 776 CORTE COST., Legge 22/12/1980 num. 874, Legge 25/07/1984 num. 377 CORTE COST., Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1985 num. 791, Legge 28/02/1986 num. 46, Decreto Legge 25/09/1987 num. 393 art. 2 CORTE COST., Legge 25/11/1987 num. 478 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)